PRECISAZIONI SUI SERVIZI EROGABILI DA PARTE DELLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

Viste le diverse segnalazioni e le richieste di chiarimento pervenute, alla luce anche delle precisazioni rese dalle FAQ Ministeriali, si evidenza quanto segue.

A tutte le attività dei servizi di ristorazione, così come esplicitate all’articolo 1 sub 2) del DPCM dell’11 marzo 2020, tra cui, a titolo meramente semplificativo, si citano pizzerie, gelaterie, pasticcerie e gastronomie, è consentita la sola consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie avuto riguardo sia all’attività di confezionamento sia all’attività di trasporto.

Tale attività di vendita a domicilio dovrà essere comunque svolta mantenendo l’attività chiusa al pubblico con saracinesca totalmente abbassata ed insegna spenta.

Quanto ai panifici, e più in generale a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, in ossequio al predetto DPCM dell’11 marzo 2020, dovranno procedere alla vendita di tutti i prodotti riconducibili ai servizi di ristorazione, così come esplicitati all’articolo 1 sub 2), tra cui, a titolo meramente semplificativo, si citano pasticcerie, pizzerie, gelaterie e gastronomie, esclusivamente mediante la modalità di vendita a domicilio e sempre nel rispetto delle su indicate modalità e norme igienico-sanitarie.

Si avvisa che verranno eseguiti stringenti controlli per la verifica del rispetto delle suddette modalità di vendita e delle suddette norme igienico-sanitarie

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