EMANATA L’ORDINANZA ANTI-INCENDI: OBBLIGO DI RIMOZIONE STERPAGLIE SU SUOLI INCOLTI ENTRO IL 15 GIUGNO

Con l’approssimarsi della stagione estiva, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe il rischio incendi.

Poiché le cause del fenomeno sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono in cui versano fondi e terreni, è stata emanata l’ordinanza 32/2020 attraverso la quale, nelle aree boscate, nei fondi rustici incolti, nei suoli edificatori in stato di abbandono e in tutti gli altri siti incolti, cespugliati o arborati del territorio comunale, dal 15 giugno al 15 settembre (fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare all’1 giugno e/o posticipare al 30 settembre) è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici; transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

I proprietari, conduttori o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte o abbandonate, entro il 15 giugno devono adottare ogni misura necessaria per evitare che la vegetazione erbacea, per effetto del disseccamento, possa determinare uno stato di pericolo per l’innesco e lo sviluppo di incendi . Gli stessi devono eseguire le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio , consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante aratura e rimozione di sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo una “fascia protettiva” di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del fondo, priva di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti o confinanti.

Le società di gestione delle Ferrovie, l’Anas, l’Acquedotto pugliese, la società Autostrade, le Province,  i Comuni e i Consorzi di bonifica, entro il prossimo 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei  tratti  di  attraversamento  delle  aree  boscate,  cespugliate  o arborate,  ricadenti  nel  territorio  comunale,  devono  provvedere alla  pulizia delle aree medesime, banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba  secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si  propaghino  alle  aree  circostanti e confinanti.

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni comportano sanzioni amministrative da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro.

 

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