COVID, A TRANI DISPOSTA LA LIMITAZIONE DI ACCESSO E IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO DALLE 18 ALLE 22 IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’

A partire da domani, venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre, nei luoghi più frequentati di Trani, dalle 18 alle 22, si potrà tranquillamente uscire per fare servizi, compere e commissioni ma non si potrà più stazionare né passeggiare in comitiva come se nulla fosse. Con l’entrata in vigore del DPCM il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con cui si dispone la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento nelle seguenti zone della città:

  • AREA STORICA ricompresa tra via Alvarez, corso Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica, via Cavour (da piazza della Repubblica a piazza Plebiscito), piazza Plebiscito, via Sant’Antuono, Porta Vassalla, piazza Duomo e Piazza re Manfredi, tutte le suddette vie incluse
  • Piazzale Marinai d’Italia, piazzale Santa Maria di Colonna, piazza Natale d’Agostino, lungomare Mongelli, lungomare Cristoforo Colombo, lungomare Chiarelli, via Tasselgardo, piazzale antistante la scuola De Amicis (lato via De Roggiero e lato via Giustina Rocca), via Cavour (lato stazione), Area La Pietra, largo Goldoni, piazza XX Settembre, villa Bini, parco via Polonia, piazzetta Peter Pan, via delle Tufare, piazza Savino di Gennaro, piazza Indipendenza, piazza Cezza, piazza Dante, piazza Martiri di via Fani, via Gisotti, piazza Kolbe, piazza Garibaldi, Piazza Caduti di Nassiriya, piazza Albanese.

E’ comunque fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

E’ stata disposta la chiusura della villa comunale alle ore 18.

E’ stato inoltre deciso di riattivare l’attività di controlli ai varchi di accesso alla città visto che da domani il DPCM vieta gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

In allegato l’ordinanza sindacale numero 8.

Allegati

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