SELEZIONI PUBBLICHE AMIU, CONFERMATO RINVIO A DATA DA DESTINARSI

AMIU S.p.A., facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative alle selezioni pubbliche, informa la cittadinanza di aver provveduto ad inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla propria Associazione di categoria, UTILITALIA, richiesta di chiarimenti, in ordine all’ambito di applicazione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, rivolto esclusivamente ai soggetti di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 (ovvero alle Pubbliche Amministrazioni, in senso stretto).

Si è, pertanto, chiesto, expressis verbis, se l’anzidetto protocollo poteva essere applicato, attraverso un’interpretazione estensiva della norma, anche alle Società a totale partecipazione pubblica, cioè quindi se anche per le Società a totale partecipazione pubblica fossero consentite le prove selettive dei concorsi pubblici banditi, da svolgersi in presenza, nel rispetto delle medesime prescrizioni previste per la Pubblica Amministrazione.
UTILITALIA, nella Sua nota di riscontro, ha comunicato che non è ritenuto per AMIU, lo svolgimento delle prove scritte, secondo le prescrizioni contenute nel protocollo di cui all’art.1, comma 10, lettera z, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, in quanto tale disposizione è destinata esclusivamente ai concorsi pubblici indetti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 D.lgs. n. 165/2001.

Lo ius superveniens, di cui all’art. 10 del DL n.44/2021, ha introdotto nuove norme per i concorsi pubblici, che, di fatto, continuano ad essere rivolte in via esclusiva a “le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”(art.10 comma 1).

Pertanto, la ridetta norma non può essere applicata alle Società a totale partecipazione pubblica, ovvero, ad AMIU S.p.A.

Ne consegue che, in ossequio a norma imperativa, il calendario delle prove selettive, di cui al nostro precedente avviso del 04/11/2020, revocato con precedenti avvisi rispettivamente del 05/12/2020, del 21/01/2021 e del 03/03/2021, non potrà essere rideterminato, con conseguente disposizione di rinvio a data da destinarsi.

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