GREEN PASS, INFORMATIVA E MODALITA’ ORGANIZZATIVE NEL COMUNE DI TRANI

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per la omogenea definizione delle modalità organizzative il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, ha adottato le linee guida i cui contenuti sono di seguito sinteticamente rappresentati.

CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

  • OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS LAVORATORI – A decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale, dipendente e dirigente e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei locali delle Pubbliche amministrazioni, per accedere ai luoghi di lavoro devono essere in possesso ed esibire su richiesta la Certificazione verde Covid-19. Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del green pass. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
  • OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS SOGGETTI ESTERNI – L’obbligo del green pass, è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Pertanto, qualunque altro soggetto per accedere all’amministrazione, dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e gli Amministratori – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.
  • STRUMENTI TEMPORANEI – Il controllo sarà svolto in forma istantanea attraverso l’App VerificaC19, tramite la lettura del QR Code, che consente di controllare la validità della certificazione; la verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano:
    1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,
    2. avvenuta guarigione da COVID-19,
    3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.
  • SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO – Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo, il segretario generale ed il dirigente avente ruolo di datore di lavoro, hanno delegato i dirigenti dell’ente allo svolgimento delle operazioni in riferimento al personale ed agli altri soggetti che accedono alle articolazioni organizzative di propria competenza. Ciascun dirigente individuerà uno o più incaricati per il controllo, mediante apposito atto di nomina. Il controllo potrà altresì essere svolto dal personale incaricato dei servizi di portierato e guardiania posto all’ingresso della sede comunale, con le modalità operative di cui in allegato
  • MODALITÀ DEL CONTROLLO – Accertamento all’ingresso: L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio personale ed alla segreteria generale, il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso.
    – Accertamento successivo: Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. Laddove l’accertamento del green pass non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, il dirigente delegato, deve disporre che, con cadenza giornaliera, sia verificato il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
    – Raccolta dati: In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.
  • ALLONTANAMENTO DALL’UFFICIO IN CASO DI MANCANZA DI GREEN PASS – Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:
    1. in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici:
    • il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.
    • Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio personale ed alla segreteria generale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso;
    • ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, con sospensione del trattamento retributivo e previdenziale
    In caso di attivazione di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, l’ufficio del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.
    2. nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione:
    • il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare al servizio personale ed al segretario generale l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
  • SOGGETTI ESENTI DA CAMPAGNA VACCINALE – Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione– non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
  • TRATTAMENTO ECONOMICO – In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Le misure organizzative di cui innanzi sono suscettibili di aggiornamento in funzione dell’andamento delle operazioni e della disponibilità di supporti tecnologici che possano semplificare le attività.Si confida sulla collaborazione di tutti affinché l’applicazione dei nuovi obblighi di controllo si svolga con serenità e senza pregiudizio sull’andamento degli uffici e delle attività di servizio al pubblico.

    Sono allegati

  • Modalità operative del controllo
  • Informativa privacy

Allegati

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