1.J Regole per il calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili come previsto dai commi 645-648, dell’art. 1, della L. 147/2013.
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.