Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili come previsto dai commi 645-648, dell’art. 1, della L. 147/2013.

 

La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Back to top