OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2002
Si rende noto che tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito (o in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza del 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, che nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 1933 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, hanno l’obbligo di farsi inserire, entro trenta giorni da oggi, nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
I genitori e i tutori dei giovani anzidetti hanno l’obbligo di curarne l’iscrizione nelle liste di leva. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
In allegato il testo del manifesto.